Con il presente articolo, Vi portiamo a conoscenza, utilizzando il più possibile un taglio schematico e di facile comprensione, circa le recentissime novità in merito alle “prestazioni di lavoro occasionale”.
DIVIETI E LIMITI ALL’UTILIZZO:
Divieti: datori esclusi – Il contratto di prestazione occasionale è vietato nelle seguenti ipotesi:
- a) utilizzatori che hanno più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (quale media semestrale della forza aziendale che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione occasionale);
- c) imprese: dell’edilizia e settori affini; esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; del settore miniere, cave e torbiere;
- d) nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
Divieti: rapporti in corso o cessati – Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso – o abbia cessato da meno di 6 mesi – un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Limiti economici – E’ ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali esclusivamente entro i seguenti limiti economici nel corso di un anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre):
- a) per ciascun prestatore: massimo 5.000 euro, con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- b) per ciascun utilizzatore, massimo 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- sono computati al 75% del loro importo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali da:
- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi;
- persone disoccupate: soggetti privi di impiego che la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
- percettori di prestazioni di sostegno del reddito.
- c) il prestatore con lo stesso utilizzatore: massimo 2.500 euro.
N.B.: L’importo massimo di 2.500 è il valore “netto” del titolo, ossia quello percepito dal lavoratore, che è pari a 9,00 euro.
Limite retributivo – Premesso che il compenso è fissato dalle parti, esistono livelli minimi retributivi stabili dalla legge da rispettare:
- euro 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa;
- euro 36,00 per compenso giornalieri, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.
Limite di ore – Ogni singolo prestatore potrà lavorare per non più di 280 ore a favore del medesimo committente, nell’anno civile.
DIRITTI DEL PRESTATORE:
Il prestatore ha diritto a quanto elencato di seguito:
- a) assicurazione contro l’invalidità, vecchiaia e superstiti;
- b) assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- c) riposo giornaliero, pause e riposi settimanali.
Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l’articolo3, c. 8, del D.Lgs. 81/2008. Quindi, nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro occasionali, le norme per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano se la prestazione è svolta a favore di un committente imprenditore o professionista.
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili per la determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
ADEMPIMENTI:
Utilizzatori e prestatori devono registrarsi e svolgere tutti gli adempimenti in un’apposita piattaforma informatica Inps.
Acquisto – Per attivare un contratto di prestazione occasionale, l’utilizzatore preventivamente deve versare mediante modello F24, le seguenti somme minime per ogni ora di lavoro:
9,00 euro – compenso minimo orario,
2,97 euro – per la contribuzione alla Gestione separata,
0,32 euro – per il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
0,09 euro – per il finanziamento degli oneri gestionali.
Costo complessivo orario 12,38 euro.
Comunicazione anticipata – Almeno 1 ora prima che inizi la prestazione, l’utilizzatore deve trasmettere, con i servizi di contact center o la piattaforma informatica Inps, una dichiarazione contenente quanto segue:
a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
b) il luogo di svolgimento della prestazione;
c) l’oggetto della prestazione;
d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione;
Una volta avvenuta la comunicazione, il prestatore riceve una notifica attraverso sms o mail.
Revoca della comunicazione – Ove la prestazione non abbia luogo, l’utilizzatore deve comunicare, con la piattaforma informatica o il contact center, la revoca della dichiarazione trasmessa nei 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione: in difetto di revoca, l’Inps paga le prestazioni e accredita i contributi e i premi entro il giorno 15 del mese successivo.
Pagamento del compenso – Per tutte le prestazioni rese l’Inps provvede al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, attraverso:
- accredito su conto corrente bancario o libretto postale intestato o cointestato al prestatore ovvero carta di credito dotata di Iban e intestata al prestatore medesimo;
- in mancanza di registrazione del contro corrente bancario, con bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici di Poste Italiane (gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato pari a euro 2,60 sono a carico del prestatore).
SANZIONI:
In caso di superamento, da parte di un utilizzatore del limite economico in capo al singolo prestatore (2.500 euro annui) o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dell’anno civile (2.500/9 euro), il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
In caso di mancata comunicazione anticipata (almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione) è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera.
Qualora la prestazione occasionale venga prestata per una delle seguenti imprese o attività:
– imprese con più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
– imprese edili e settori affini;
– imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione materiale lapideo, miniere, cave e torbiere;
– imprese nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi;
è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.
Lo Studio resta a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.