Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n.95 del 24 aprile 2017, il Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Decreto fiscale), contenente provvedimenti urgenti in materia finanziaria, iniziative in favore degli Enti territoriali, interventi nelle aree colpite dai recenti terremoti e misure per lo sviluppo.
In materia di lavoro e previdenza si registrano alcuni interventi che possono così sintetizzarsi:
art. 53 APE sociale. Le novità riguardano le attività indicate negli allegati C ed E della legge n. 232/2016. Esse si considerano svolte in via continuativa quando nei 6 anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività non abbiano subìto interruzioni per un periodo complessivamente superiore a 12 mesi ed a condizione che le stesse siano state svolte nel settimo anno antecedente la predetta decorrenza e sempre che la tale periodo sia corrispondente a quello di interruzione.
art. 54 DURC. Il documento di regolarità contributiva, in presenza della regolarità di tutti gli altri requisiti richiesti, si potrà ottenere dal momento in cui viene presentata la dichiarazione di adesione alla rottamazione delle cartelle attraverso il modulo “DA1”. Con tale interpretazione viene superato ciò che aveva affermato l’INPS con il messaggio n. 824/2017.
L’adesione, tuttavia, comporta un comportamento virtuoso anche nelle fasi successive in quanto il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o di una delle rate previste nel piano, comporta l’annullamento del DURC che andrà memorizzato in una sezione del servizio “Durc on line”.
L’agente della riscossione ha l’obbligo di comunicare agli Enti il pagamento delle rate.
I soggetti che hanno richiesto il DURC poi annullato per i mancati pagamenti “utilizzano le informazioni rese disponibili nella speciale sezione, nell’ambito dei procedimenti per cui il DURC è stato richiesto”.
Le amministrazioni interessate debbono provvedere ad adeguare i sistemi, cosa che, probabilmente, porterà ad un adeguamento della procedura telematica.
Con tale novità viene sanato il “vulnus” susseguente all’entrata in vigore del D.L. n. 193/2016 convertito, con modificazioni, nella legge n. 225/2016 ( art. 6, comma 3) ove, in attesa della risposta dell’agente della riscossione (che poteva arrivare dopo parecchio tempo), il datore di lavoro interessato non poteva ottenere il DURC positivo.
Art. 55 Premio di produttività. Le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del Lavoro secondo le modalità individuate dal comma 188 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, hanno diritto all’abbassamento del 20% della ordinaria aliquota contributiva a loro carico su una quota delle erogazioni non superiore a 800 euro. Sulla stessa quota non è dovuta alcuna contribuzione a carico dei singoli lavoratori interessati. L’aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici viene parimenti ridotta.
Tale disposizione trova applicazione per gli accordi sottoscritti a partire dal 25 aprile 2017. Quelli sottoscritti in data antecedente continuano ad essere disciplinati dalle vecchie regole.
Entrata in vigore del provvedimento: 24 aprile 2017